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D.M. LL.PP.. 03/03/1999

Art. 13 Condotte di gas combustibile

1. Per quanto attiene alla sistemazione delle condotte di gas combustibile, che ai sensi dell’art. 54 del Regolamento n. 610 del 1996 devono essere situate all’esterno di strutture sotterranee polifunzionali, si fa rinvio alle norme di cui alla richiamata guida tecnica dell’UNI e CEI, salvo che la tubazione del gas non possa essere collocata in luogo diverso e che debba essere posta, per un tratto di limitata estensione, nella struttura sotterranea. In tal caso la tubazione del gas non dovrà presentare punti di derivazione, ed essere sistemata con impiego di doppio tubo con sfiati.

2. Per quest’ultime condutture dovranno comunque essere considerate soluzioni compatibili secondo le Norme della guida tecnica del UNI e CEI, "requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee polifunzionali" della norma UNI e CEI Servizi Tecnologici Interrati, della norma UNI-CIG 10576 "Protezioni delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo", del d.m. 24 novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale".

Art. 14 Strutture polifunzionali esistenti

1. I Comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente Direttiva, devono organizzarsi per dare corso ad una ricognizione, d’intesa con le "Aziende", per il monitoraggio delle strutture polifunzionali esistenti (gallerie e cunicoli) nel proprio territorio valutando inoltre, ove necessario, le opportune iniziative ai fini della loro bonifica per un successivo migliore impiego. A tal fine sarà curato un censimento di tali strutture, dei punti di accesso, dello stato delle opere murarie, nonché dei servizi presenti verificandone lo stato d’uso, previa eliminazione di quelli abbandonati.

2. Decorsi ulteriori 6 mesi i Comuni riferiranno al Dipartimento per le Aree Urbane circa lo stato dei lavori e delle possibilità o meno di effettuazione delle operazioni di monitoraggio.

3. Ove tali strutture verranno rese utilizzabili, nei limiti della loro capacità, le Autorità locali non dovranno autorizzare la nuova sistemazione dei servizi in trincea su percorsi paralleli o limitrofi ad eccezione degli interventi di cui al comma 9 dell’art. 6.

Art. 15 Cartografia

1. La disponibilità della cartografia, come richiamato all’art. 3, è finalizzata alla conoscenza degli impianti dei pubblici servizi esistenti nel sottosuolo, per migliorare il coordinamento delle "Aziende" di cui all’art.1 attraverso i rapporti tra le stesse e i Comuni e gli "Enti".

2. Lo scambio di informazioni tra le Aziende e tra queste ed i Comuni o gli Enti competenti potrà inizialmente avvenire utilizzando idonee cartografie su supporto cartaceo (in scala 1:500, 1:1000 o 1:2000 e contenenti almeno il reticolo stradale, il contorno degli edifici e gli elementi topografici più significativi) sulle quali le Aziende dovranno riportare le indicazioni relative all’ubicazione dei propri impianti sotterranei e dei nuovi interventi.

3. I Comuni e gli altri Enti dovranno dotarsi di adeguati sistemi informativi compatibili ed interoperabili, per la raccolta e l’archiviazione dei dati cartografici relativi all’occupazione del sottosuolo da parte di ciascuno dei servizi elencati all’art. 2. 4. Le "Aziende" dovranno mantenere costantemente aggiornati i dati cartografici relativi ai propri impianti e dovranno renderli disponibili, su richiesta motivata del Comune o degli altri Enti interessati.

5. Le "Aziende", nello scambio delle informazioni sull’occupazione del sottosuolo, dovranno precisare, per ciascun tipo di impianto, l’ubicazione indicando, ove possibile, il lato della strada occupato, la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici e la tipologia e dovranno indicare le seguenti caratteristiche principali: gas, acqua, teleriscaldamento: specifica della condotta, materiale, dimensione; elettricità: tensione nominale, materiale; telecomunicazioni: canalizzazioni, tubi affiancati, cavi in trincea.

Art. 16 Impiego della cartografia

1. Per facilitare lo scambio di informazioni, le cartografie dovranno essere gradualmente informatizzate entro 5 anni per i Comuni che rientrano nell’art. 3 ed entro 10 anni per gli altri Comuni che decidessero di dotarsi delle suddette cartografie unificate numerizzate, utilizzando una base planimetrica unica preferibilmente di tipo aereofotogrammetrico e/o satellitare promossa dall’Autorità locale con competenza prevalente, e comunque con tempi compatibili con la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei progetti intersettoriali dell’AIPA.

2. Nel caso di nuove urbanizzazioni o di significativi interventi di riqualificazione urbanistica, l’Autorità locale dovrà provvedere inoltre a fornire alle Aziende, in occasione delle riunioni di pianificazione di cui all’art.10, le nuove carte numeriche aggiornate.

3. A partire dalla data in cui ciascun Comune o "Ente" fornirà alle "Aziende" la cartografia unificata del proprio territorio, tutti i nuovi interventi dovranno essere documentati sul nuovo supporto e dovranno essere forniti al Comune o a Società da esso delegata di volta in volta, su richiesta motivata e relativamente alla zona interessata dai lavori previsti nei progetti. Gradualmente dovranno essere documentati parimenti tutti gli impianti esistenti.

4. Ciò dovrà consentire di disporre di cartografia numerica del territorio come base comune per tutti gli utenti che interagiscono nella medesima attività dando luogo ad un sistema unitario da condividere quale mezzo indispensabile per lo scambio delle diverse informazioni tra gli utenti stessi.

5. Si dovrà realizzare così un Sistema Informativo Territoriale nel quale le diverse esigenze di progettazione, pianificazione e documentazione trovino un’unica base di riferimento e di utilizzo dei dati necessari provenienti da diversi Enti o Società coerentemente con le direttive AIPA Autorità per l’informatizzazione nella Pubblica Amministrazione.

6. Potrà essere fatto ricorso ad un apposito organismo, anche consortile, preposto alla formazione e all’aggiornamento di una base cartografica in forma numerica, ovvero operata congiuntamente la realizzazione di progetti integrati sulle diverse aree di interesse all’interno dei quali condividere le diverse informazioni e dividere altresì gli oneri economici per una necessaria trasparenza ed economicità di intervento.

7. Relativamente alla cartografia numerica di base il principio di unificazione deve essere inteso come raggiungimento di identici parametri di qualità di tipo descrittivo, di tipo metrico e di strutturazione logica delle informazioni geometriche. Tali descrizioni sono, insieme ad altri meccanismi, definite come metadati, che insieme ai dati elementari, costituiscono, nella logica del Sistema di Comunicazione dei Dati Territoriali, i dati utilizzabili.

8. Nel quadro di un possibile intercambio delle informazioni tra i vari Sistemi Informativi Territoriali, la necessità di garantire la libertà di ogni Ente o Società di scegliere gli strumenti hardware e software più idonei alle proprie esigenze operative e strutturali, presuppone come iter percorribile il ricorso ad uno specifico formato neutro di intercambio ovvero conformato a standard internazionali nei suoi vari livelli di strutturazione che consente il trasferimento di tutte le informazioni di tipo geometrico, alfanumerico e topologico.

Art. 17 Eventuali aggiornamenti al codice della strada

1. Agli attraversamenti ed alle occupazioni previste dall’art. 1, 2° comma della presente Direttiva, si dovranno applicare le disposizioni che dovessero eventualmente integrare o modificare il nuovo Codice della strada.

Art. 18 Contenimento tempi di lavoro

1. Le Aziende d’intesa con gli enti locali dovranno valutare di volta in volta l’opportunità di effettuare i lavori afferenti interventi sui servizi anche nelle ore notturne, qualora non si determini impatto acustico per le zone interessate (nel rispetto dei tempi previsti nel progetto esecutivo).

Art. 19 Uffici per il sottosuolo

1. Gli Enti, compatibilmente con le dotazioni organiche, potranno istituire uffici "ad hoc" che dovranno, a loro volta, mantenere costanti contatti con gli uffici del traffico.

2. Per quanto concerne le disposizioni relative alle esecuzioni delle opere e dei relativi collaudi, il Comune o l’Ente dovrà tenere presenti le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvedendo, altresì, alla scelta dei componenti della commissione di collaudo ai sensi dell’art. 29 (recte: 28 – n.d.r.) della legge medesima.

 

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